Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.
Art. 8
(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2015)
1.
All'
articolo 30 della legge regionale 18/2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie
>> sono soppresse;
b)
il comma 3 č sostituto dal seguente:
<<3.
Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a)
gli indicatori di stabilitā finanziaria;
b)
lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).>>;
c)
il comma 4 č abrogato.