(Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.>>.