Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.
Art. 14
 (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 18/2016)
1.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 28 bis
 (Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.>>.