Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).
Art. 43
(Modifica dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005)
al comma 1 dopo le parole <<le farmacie,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"),>>;
b)
al comma 1 bis, dopo le parole <<esercizi commerciali>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.,>>.