<<4. L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del
decreto legislativo 228/2001, possono sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.>>;