Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivitā commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).
Art. 19
 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 29/2005)
1.
L'articolo 39 della legge regionale 29/2005 č sostituito dal seguente:
<<Art. 39
 (Subingresso)
1. Il subingresso nella proprietā o nella gestione dell'attivitā degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, č soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attivitā, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. La comunicazione deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 7, lettera b), e 9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, č necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivitā o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivitā, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltā di continuare l'attivitā del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nel caso delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23 e 24 č effettuata la comunicazione di subingresso ai sensi dei commi precedenti.>>.