<<Art. 35
(Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione)
1. Le vendite promozionali caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltā dell'esercente e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attivitā commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.>>.