﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 febbraio 2023

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 14 bis aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strumenti regionali per lo sviluppo sostenibile</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità e principi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, la Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, di utilizzo consapevole delle risorse naturali e di coesione sociale affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), e dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano con la ratifica dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Con la presente legge la Regione disciplina:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 3/2024</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, istituita con deliberazione della Giunta regionale, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>elabora la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 e i relativi aggiornamenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>elabora la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4 e i relativi aggiornamenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>effettua il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 8.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia determina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza tenendo conto dell'interdisciplinarietà delle tematiche trattate.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi e i dettami della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e in raccordo con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), definisce le scelte e gli obiettivi strategici finalizzati a promuovere sul territorio regionale un modello di sviluppo sostenibile, equilibrato, inclusivo, idoneo a ridurre le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, basato sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e del suolo, sulla difesa dell'ambiente, sull'economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno e della responsabilità di conseguire il modello di società delineato dalla Strategia stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è approvata entro il 31 dicembre 2023, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisiti detti pareri o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione. Gli adeguamenti della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile dovuti a mero recepimento delle modifiche ai dettami della SNSvS e del DEFR non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 2 e 3 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La Regione e gli enti locali adeguano, attraverso un processo di integrazione, la pianificazione e la programmazione di settore in funzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nelle leggi regionali di settore.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominata Strategia clima regionale, costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I settori strategici interessati dalle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici sono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>sistema energetico regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>sistema urbano e insediativo nel territorio regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>sistema dei trasporti e delle infrastrutture;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>sistema produttivo ed economia circolare;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>sistema di produzione e gestione dei rifiuti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>industrie e infrastrutture pericolose;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>settore agroalimentare, zootecnico e della pesca;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>settore forestale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>settore terziario;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>settore domestico.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I settori strategici interessati dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici sono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>tutela fisica del territorio contro il rischio idrogeologico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>gestione delle risorse idriche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>aree costiere, montane e alpine;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>ecosistemi terrestri, biodiversità e foreste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>ecosistemi di acque interne e marini;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>salute umana;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>agroalimentare, zootecnico e forestale, acquacoltura e pesca;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>turismo e sport;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>patrimonio culturale e beni paesaggistici.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione. Gli adeguamenti della Strategia clima regionale dovuti a mero recepimento delle modifiche agli indirizzi e ai contenuti della SNAC, del PNACC, del PNIEC e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 5 e 6 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 10, lettera b), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del Piano clima regionale in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La struttura regionale competente in materia di ambiente si avvale del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche, anche mediante la stipula degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il Piano clima regionale è elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dal Piano stesso, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 bis. </span>La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di Piano, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del Piano.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 ter. </span>L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 quater. </span>La struttura regionale competente in materia di ambiente, all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare, predispone la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>La proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione per la durata di quarantacinque giorni per la consultazione pubblica, nonché sottoposti ai pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorsi detti termini, l'autorità competente in materia di VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, predispone il parere motivato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006. Il Piano clima regionale, corredato dei documenti elaborati in sede di valutazione ambientale strategica, è approvato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della Strategia clima regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>7. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8 bis. </span>Il Piano clima regionale è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano clima regionale è pubblicato, altresì, sul sito istituzionale della Regione.<p><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Il Piano clima regionale è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, è aggiornato almeno ogni sei anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>I piani territoriali e settoriali, nonché i programmi regionali e locali sono elaborati o aggiornati in coerenza con il Piano clima regionale mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 4 quater aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 3, comma 10, lettera c), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 6 sostituito da art. 3, comma 10, lettera c), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), numero 4), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), numero 4), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 5), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui al presente capo sul territorio regionale attraverso l'adesione all'iniziativa comunitaria "Patto dei sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) e, in qualità di coordinatore territoriale dell'iniziativa:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>fornisce ai Comuni il supporto tecnico e formativo nel percorso di adesione all'iniziativa, nonché nella predisposizione e nel monitoraggio dei PAESC;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>incentiva e sostiene la predisposizione dei PAESC ai sensi dell'articolo 4, comma 56, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>realizza, nell'ambito dei sistemi informativi regionali di cui all'articolo 9, una piattaforma informatica nella quale i Comuni inseriscono i dati relativi agli inventari di base delle emissioni (IBE) e ai monitoraggi sui risultati e sullo stato di attuazione dei PAESC.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione collabora con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione nella pianificazione e programmazione locale delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute nel Piano clima regionale e nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Acquisti verdi</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Piano di azione regionale per il Green Public Procurement)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement (PARGPP) è lo strumento che, in armonia con il Piano di azione nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della Regione, sulla base dei seguenti criteri di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007):<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>riduzione dell'uso delle risorse naturali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>riduzione della produzione di rifiuti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>riduzione delle emissioni inquinanti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>riduzione dei rischi ambientali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del PARGPP avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche anche mediante la stipula degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241/1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Giunta regionale adotta il PARGPP e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il PARGPP.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il PARGPP è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il PARGPP è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornato almeno ogni tre anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>I Comuni predispongono i rispettivi piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in conformità alle indicazioni formulate dal PARGPP e ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La previsione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici da parte dei Comuni costituisce condizione per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto degli appalti stessi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Monitoraggio e sistemi informativi</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Monitoraggi e valutazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione adotta un sistema di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano regionale clima e del PARGPP, finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a misurare i risultati conseguiti dall'attuazione delle misure e delle azioni adottate al fine di individuare tempestivamente le opzioni correttive.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il monitoraggio e la valutazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici sono effettuati applicando insiemi di indicatori di processo e di risultato, individuati in coerenza con quelli adottati per il monitoraggio e la valutazione delle Strategie nazionali e validati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il monitoraggio e la valutazione del Piano clima regionale e della coerenza con quest'ultimo dei piani territoriali e settoriali, nonché dei programmi regionali e locali, sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il monitoraggio e la valutazione del PARGPP sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sistemi informativi regionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>A supporto delle Strategie regionali di cui agli articoli 3 e 4 e del Piano clima regionale di cui all'articolo 5, la Regione sviluppa, mediante un processo incrementale, un dominio di conoscenza a livello regionale basato su strumenti formali di rappresentazione dei dati, che ne garantiscano la condivisione, l'interoperabilità e il riuso, secondo i principi di cui alla Comunicazione COM (2020) 66 final del 19 febbraio 2020 (Una strategia europea per i dati).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I sistemi informativi regionali utilizzano i dati descritti nel dominio di conoscenza di cui al comma 1 restituendo patrimoni informativi a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione di competenza della Regione e delle amministrazioni locali, in conformità agli standard nazionali previsti per l'informazione geografica relativa ai cambiamenti climatici.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Azioni di sensibilizzazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione riconosce che la transizione ecologica verso una società più resiliente e sostenibile rappresenta un processo di cambiamento culturale e attuabile attraverso l'apprendimento permanente e, a tal fine, si impegna a diffondere, a ogni livello, la conoscenza delle tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta iniziative mirate di informazione, di formazione e di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13, rivolte al sistema scolastico e formativo, alle diverse categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali, nonché alla popolazione in generale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione promuove la diffusione e la formazione alla cultura d'impresa innovativa e sostenibile sul territorio regionale, nonché la realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico, anche mediante la stipula di protocolli con il gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. finalizzati alla promozione dei titoli di efficienza energetica.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Misure di informazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, organizza campagne di informazione inerenti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>modalità di elaborazione e di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano clima regionale, al fine di promuovere il processo partecipativo di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 4;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>specifiche tematiche individuate nell'ambito delle scelte e degli obiettivi strategici della Strategia regionale dello sviluppo sostenibile, al fine di diffondere conoscenze e buone pratiche per l'adozione di stili di vita collettivi e di comportamenti individuali sostenibili;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>specifiche tematiche individuate nell'ambito delle azioni e delle misure previste dal Piano clima regionale, anche al fine di diffondere la cultura del rischio volta a rafforzare la resilienza individuale e collettiva;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>transizione verso un'economia circolare, ai fini della valorizzazione delle risorse locali, della creazione di una nuova economia, della minimizzazione della produzione di rifiuti attraverso la diffusione di comportamenti improntati all'uso di prodotti e sistemi riutilizzabili, sostenibili e non tossici e con il coinvolgimento delle aziende del territorio.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strumenti di formazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, promuove:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>corsi di formazione gratuiti per figure professionali specifiche, relativi alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la creazione di una piattaforma dedicata;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a tecnici e professionisti sui temi della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, anche in collaborazione con le Università della Regione, le associazioni di categoria e gli ordini professionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>incontri di formazione rivolti al sistema scolastico e formativo finalizzati a diffondere comportamenti improntati all'economia circolare, alla sostenibilità, alla decarbonizzazione degli stili di vita e alla prevenzione dei rischi e all'adattamento ai cambiamenti climatici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>attività di formazione volte a rafforzare la capacità amministrativa e istituzionale delle autorità pubbliche e a migliorare le competenze tecniche dei soggetti deputati ad attuare l'integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche regionali e locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>incontri e attività di formazione all'interno del Consiglio regionale finalizzati all'acquisizione di conoscenza e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a competenza di pensiero sistemico, competenza di previsione, competenza normativa in contesto di incertezza e capacità di innovazione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Azioni di comunicazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, istituisce un sito web che contiene:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>un'area tematica dedicata allo sviluppo sostenibile nella quale sono pubblicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'articolo 3, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>il Piano regionale per il Green Public Procurement;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>un'area tematica dedicata ai cambiamenti climatici nella quale sono pubblicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 4;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>il Piano clima regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>i piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5) </span>i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>un'area tematica dedicata alla plastica nella quale sono pubblicati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>la descrizione dei progetti, degli interventi e delle iniziative realizzati per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>l'indicazione delle risorse pubbliche stanziate ed erogate per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale 34/2017;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>i progetti realizzati in conformità alle finalità della riduzione dei rifiuti di prodotti in plastica, che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis), della legge regionale 34/2017;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>gli accordi stipulati tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati, diretti all'individuazione di percorsi e di strumenti idonei a garantire l'attuazione delle finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale 34/2017.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Incentivi per la transizione ecologica)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione promuove l'attuazione della transizione ecologica sul territorio regionale finalizzando le linee contributive destinate alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e dal Piano clima regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La verifica della finalizzazione delle linee contributive ai sensi del comma 1 è attuata nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione al fine di favorire l'accesso ai contributi destinati alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, utilizza e implementa il sistema informatico finalizzato alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari in applicazione delle norme e dei provvedimenti attuativi che disciplinano i singoli canali contributivi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I volontari per la tutela dell'ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>diffusione dell'informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei valori ambientali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte improntate al rispetto e alla cura dei beni ambientali, anche nell'ambito di iniziative finalizzate all'educazione ambientale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c bis) </span>partecipazione ad attività e iniziative, finalizzate alla raccolta di rifiuti depositati sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, negli specchi lacuali, nonché abbandonati su terreni, compresi i parchi e i boschi.</p><p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate a titolo gratuito ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA provvede:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>alla tenuta e all'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>all'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione nel Registro di cui al comma 2 e di periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia ambientale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali e regionali che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>la tenuta e l'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>i requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>la copertura assicurativa necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 3;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>gli adempimenti necessari in capo ad ARPA e/o agli enti che richiedano il supporto dei volontari, iscritti nel Registro di cui al comma 2, affinché agli stessi sia certificato lo svolgimento delle attività concordate quali esperienze di tipo formativo;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli aspetti generali e gli indirizzi di coordinamento inerenti lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 21, L. R. 7/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 10, L. R. 8/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 7/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico")</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini del sostegno al processo di transizione energetica la Regione è autorizzata a partecipare a un'associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale "Valle idrogeno Nord Adriatico".</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La partecipazione della Regione all'associazione di cui al comma 1 in qualità di soggetto fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale la quale approva contestualmente gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono prevedere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il mancato perseguimento dei fini di lucro dell'associazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto allo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'autonomia patrimoniale perfetta dell'associazione.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale, fino a un importo massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">CLAUSOLA VALUTATIVA, MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 34/2017 IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E NORME FINANZIARIE E FINALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Clausola valutativa</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Clausola valutativa)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2024 e successivamente con cadenza biennale, anche sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dalla Cabina di regia per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8 e sono evidenziati, in particolare, i progressi nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La relazione prevista dal comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifiche alla legge regionale 34/2017 in materia di gestione dei rifiuti</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche alla legge regionale 34/2017)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è inserita la seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;a bis) </span>effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>al comma 2 le parole &lt;&lt;per sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>al comma 5 le parole &lt;&lt;lettera a)&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;lettere a) e a bis)&gt;&gt;.</p></p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finanziarie e finali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, di cui all'articolo 5, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 285.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), di cui all'articolo 9, comma 1, di cui all'articolo 13 e di cui all'articolo 14, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 1.545.000 euro, suddivisa in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di complessivi 1.545.000 euro, suddivisi in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 515.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di complessivi 3.600.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 1.200.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, e di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 5, della legge regionale 34/2017, come modificati dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 13, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.</p></p></p></p></body></html>