Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.
Capo II
 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
Art. 4
 (Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
2. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore.
5. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
6. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
7. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
8. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.
Art. 5
 (Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
4. Il Piano clima regionale è elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dal Piano stesso, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
6. Il progetto del Piano clima regionale adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di ambiente per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano clima regionale e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il Piano clima regionale.
8. Il Piano clima regionale è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
9. Il Piano clima regionale è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, è aggiornato almeno ogni sei anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
10. I piani territoriali e settoriali, nonché i programmi regionali e locali sono elaborati o aggiornati in coerenza con il Piano clima regionale mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.