Art. 9
(Sistemi informativi regionali)
1. A supporto delle Strategie regionali di cui agli articoli 3 e 4 e del Piano clima regionale di cui all'articolo 5, la Regione sviluppa, mediante un processo incrementale, un dominio di conoscenza a livello regionale basato su strumenti formali di rappresentazione dei dati, che ne garantiscano la condivisione, l'interoperabilitą e il riuso, secondo i principi di cui alla Comunicazione COM (2020) 66 final del 19 febbraio 2020 (Una strategia europea per i dati).
2. I sistemi informativi regionali utilizzano i dati descritti nel dominio di conoscenza di cui al comma 1 restituendo patrimoni informativi a supporto delle attivitą di pianificazione e di programmazione di competenza della Regione e delle amministrazioni locali, in conformitą agli standard nazionali previsti per l'informazione geografica relativa ai cambiamenti climatici.