Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.
Art. 7
 (Piano di azione regionale per il Green Public Procurement)
3. La Giunta regionale adotta il PARGPP e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il PARGPP.
4. Il PARGPP è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. Il PARGPP è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornato almeno ogni tre anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
7. La previsione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici da parte dei Comuni costituisce condizione per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto degli appalti stessi.