Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.
Art. 3
 (Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)
1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi e i dettami della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e in raccordo con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), definisce le scelte e gli obiettivi strategici finalizzati a promuovere sul territorio regionale un modello di sviluppo sostenibile, equilibrato, inclusivo, idoneo a ridurre le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, basato sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e del suolo, sulla difesa dell'ambiente, sull'economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici.
2. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno e della responsabilità di conseguire il modello di società delineato dalla Strategia stessa.
3. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è approvata entro il 31 dicembre 2023, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisiti detti pareri o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
4. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
5. La Regione e gli enti locali adeguano, attraverso un processo di integrazione, la pianificazione e la programmazione di settore in funzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
6. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nelle leggi regionali di settore.