Art. 2
(Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)
1.
La Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, istituita con deliberazione della Giunta regionale, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:
a) elabora la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 e i relativi aggiornamenti;
b) elabora la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4 e i relativi aggiornamenti;
c) effettua il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 8.
2. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia determina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza tenendo conto dell'interdisciplinarietà delle tematiche trattate.