Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalitā indicate nell'articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2024 e successivamente con cadenza biennale, anche sulla base dell'attivitā di monitoraggio svolta dalla Cabina di regia per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8 e sono evidenziati, in particolare, i progressi nel miglioramento della capacitā di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilitā ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilitā tra i cittadini della Regione.
3. La relazione prevista dal comma 2 č resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.