Art. 15
(Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico")
1. Ai fini del sostegno al processo di transizione energetica la Regione è autorizzata a partecipare a un'associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale "Valle idrogeno Nord Adriatico".
2.
La partecipazione della Regione all'associazione di cui al comma 1 in qualità di soggetto fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale la quale approva contestualmente gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono prevedere:
a) il mancato perseguimento dei fini di lucro dell'associazione;
c) l'autonomia patrimoniale perfetta dell'associazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale, fino a un importo massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale.