Art. 14
(Incentivi per la transizione ecologica)
1. La Regione promuove l'attuazione della transizione ecologica sul territorio regionale finalizzando le linee contributive destinate alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e dal Piano clima regionale.
2. La verifica della finalizzazione delle linee contributive ai sensi del comma 1 è attuata nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8.
3. La Regione al fine di favorire l'accesso ai contributi destinati alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, utilizza e implementa il sistema informatico finalizzato alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari in applicazione delle norme e dei provvedimenti attuativi che disciplinano i singoli canali contributivi.