Art. 1
(Finalità e principi)
1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della
Costituzione, la Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, di utilizzo consapevole delle risorse naturali e di coesione sociale affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), e dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano con la ratifica dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016.
2. La Regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.
3. La Regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4.
Con la presente legge la Regione disciplina:
b) la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
d) il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement.