Art. 8
(Monitoraggi e valutazioni)
1. La Regione adotta un sistema di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano regionale clima e del PARGPP, finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a misurare i risultati conseguiti dall'attuazione delle misure e delle azioni adottate al fine di individuare tempestivamente le opzioni correttive.
2. Il monitoraggio e la valutazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici sono effettuati applicando insiemi di indicatori di processo e di risultato, individuati in coerenza con quelli adottati per il monitoraggio e la valutazione delle Strategie nazionali e validati.
3. Il monitoraggio e la valutazione del Piano clima regionale e della coerenza con quest'ultimo dei piani territoriali e settoriali, nonché dei programmi regionali e locali, sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.
4. Il monitoraggio e la valutazione del PARGPP sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.