Art. 6
(Cumulabilità e controlli)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 2 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo e fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.
2. Non è consentito l'accesso agli incentivi nel caso in cui la spesa relativa all'intervento sia stata oggetto di detrazione fiscale in base al cosiddetto "Superbonus 110 per cento", di cui all'
articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell'
articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate o con altri soggetti pubblici o privati accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e degli incentivi erogati.