Art. 1
(Finalità e principi)
1. La Regione, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, promuove l'uso razionale dell'energia e la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici.
2. In linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale, perseguendo il principio dello sviluppo sostenibile, la Regione favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto del patrimonio storico, architettonico e culturale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta misure di sostegno ai cittadini volte anche a fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi dell'energia derivanti dall'attuale contesto di crisi internazionale.