Legge regionale 09 febbraio 2023, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.
Capo II
 Attuazione
Art. 4
 (Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione degli incentivi)
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dall'1 novembre 2022. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa a essi relativa, previste dal bando, devono essere di data successiva al 31 ottobre 2022.
4. Per i condomìni la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 3, commi 2 e 3, e delle disposizioni di attuazione previste dal bando.
5. Per ciascuna parrocchia o ente ecclesiastico di confessione religiosa cattolica o diversa da quella cattolica riconosciuta dallo Stato, la domanda è presentata dal legale rappresentante relativamente a una sola unità immobiliare a uso residenziale.
8. Il termine di presentazione delle domande e il termine di validità delle domande non finanziabili per carenza di risorse, stabiliti nel bando, possono essere modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
2 Comma 6 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
Capo III
 Disposizioni finali
Art.7
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.