Legge regionale 28 dicembre 2022 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2023.

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo ai sensi dell'articolo 17.

2. Le infrastrutture realizzate fanno parte della rete pubblica di proprietà regionale (RPR) di cui all'articolo 30, comma 2, e sono realizzate nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. Le infrastrutture realizzate in attuazione del presente articolo possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture, garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 1.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 3/2011, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 2.015.315 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1.015.315 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

3. Il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), è sostituito dal seguente:

<<18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.500 euro e, comunque, in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente a una delle patenti delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi. La misura del contributo per i richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, non si trovano in stato di disoccupazione o inoccupazione, non potrà superare il 50 per cento della spesa sostenuta. Al beneficiario che, trovandosi al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione o inoccupazione, dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, viene erogato un ulteriore contributo pari al 20 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.>>.

4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è abrogata.

5. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 17 e 18, della legge regionale 15/2020, quest'ultimo come sostituito dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

6. Dopo il comma 22 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2020 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di lavoratori qualificati da impiegare presso le aziende del trasporto pubblico locale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo sino a un massimo di 4.000 euro in favore di soggetti, anche non residenti nel territorio regionale, che al momento della presentazione della domanda attestino l'avvenuta iscrizione a un corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie D, DE oppure E.

22 ter. Il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento della spesa all'atto della presentazione della domanda, mentre la restante quota è erogata all'atto del conseguimento della CQC e dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di trentasei mesi con azienda del trasporto pubblico locale operante nel territorio regionale. In caso di mancato conseguimento della CQC il contributo erogato nella misura del 50 per cento dovrà essere restituito.

22 quater. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.

22 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 22 bis.>>.

7. Per le finalità di cui ai commi 22 bis e 22 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/2020, come inseriti dal comma 6, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g ter) dopo le parole <<nell'attività di emergenza>> sono inserite le seguenti: <<e nell'attività di antincendio boschivo>>;

b) la lettera g quinquies) è sostituita dalla seguente:

<<g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;>>.

9. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

10. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a PromoTurismoFVG, sulla base di una apposita convenzione, a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del territorio correlate ai treni con materiale storico previsti dalla programmazione regionale; le attività di promozione e valorizzazione possono attuarsi anche a bordo treno e nei contesti e manifestazioni interessati dai servizi ferroviari di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2, definiti nell'ambito delle risorse disponibili annualmente a bilancio, sono assegnati a PromoTurismo FVG sulla base di uno specifico programma di attività, condiviso con i Comuni interessati dalla programmazione dei servizi ferroviari, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla deliberazione annuale di approvazione del programma dei treni con materiale storico.>>.

11. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/2018, come sostituito dal comma 10, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

12. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a trasferire all'Amministrazione militare le risorse necessarie a estendere il sistema digitale di avvisi per segnalare le esercitazioni in corso nelle aree addestrative militari del territorio regionale.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.

14. All'articolo 4, comma 11 quater, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>> e le parole <<sono corredate dalla convenzione stipulata con RFI (o del relativo schema),>> sono sostituite dalle seguenti: <<danno atto della condivisione con Rete Ferroviaria Italiana degli interventi proposti e della correlata messa a disposizione delle aree e delle parti degli immobili interessate e sono corredate>>.

15. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 6/2013, in relazione alle modifiche apportate dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di 2.200.000 euro al Comune di Gorizia per la realizzazione di interventi di riorganizzazione funzionale e adeguamento alle indicazioni del Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) del centro di interscambio modale regionale di primo livello di Gorizia.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di idonea documentazione atta all'individuazione dell'intervento, della relativa spesa, nonché delle tempistiche di realizzazione.

18. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

19. Il finanziamento di cui al comma 16 può essere utilizzato dal Comune anche a sostegno degli oneri derivanti da specifica convenzione con Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16 da parte della predetta società su aree di proprietà della medesima Società.

20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2023 e di 1.400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.

21. Al comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole: <<l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la realizzazione del nuovo ponte sul Meduna>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale, direttamente o tramite delegazione amministrativa, è autorizzata a realizzare il nuovo ponte sul Meduna>>.

22. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 12, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

23. Nelle more della definizione dell'organico di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni in materia di paesaggio derivanti dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale e anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici e privati e sostenere il processo di conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio con procedimenti amministrativi svolti nella certezza dei tempi e con le necessarie professionalità tecniche, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per il triennio 2023-2025, ad acquisire sul mercato servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l'assistenza ai Comuni nei processi di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale e per l'assistenza ai cittadini nei procedimenti paesaggistici. I servizi in argomento non possono in alcun modo sostituire le prestazioni professionali necessarie per la presentazione di progetti tecnici, edilizi e urbanistici, e della relativa documentazione tecnica di corredo, come richiesta dalla disciplina di settore.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.

25. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.

1 ter. I programmi di cui al comma 1 bis sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di adeguamento e integrazione della rete gestita dagli EDR, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 23/2007.>>.

26. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 quater, della legge regionale 14/2021, come inserito dal comma 25, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

27. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 14/2021, per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, agli Enti di decentramento regionale sono destinate, per l'anno 2023, le seguenti somme per spese correnti:

a) 4.750.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

b) 8.900.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 1.250.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.

28. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 27 è presentata da ciascun Ente di decentramento regionale alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Per le finalità di cui al comma 27 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

30. Per le medesime finalità richiamate al comma 27 sono destinate, per l'anno 2023, le seguenti somme per spese in conto capitale:

a) 2 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

b) 2.650.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 1 milione di euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.

31. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 30 è presentata da ciascun Ente di decentramento regionale alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Per le finalità di cui al comma 30 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

33. Al fine di sostenere l'aumento straordinario dei prezzi delle materie prime ed energetiche, correlato alla nota congiuntura economica sfavorevole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un ulteriore contributo straordinario, aggiuntivo rispetto al contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 16 bis, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per il completamento dell'opera relativa ai lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso a Porto Nogaro e delle garitte, per la realizzazione di un parcheggio e di una rotatoria sulla SR UD 80 in corrispondenza del comprensorio portuale.

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il 28 febbraio 2023, corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.A., a favore del comprensorio interportuale di Fernetti, destinato a interventi di potenziamento e adeguamento infrastrutturale afferenti agli impianti di depurazione e idrici, agli uffici destinati alla logistica, ai piazzali intermodali e agli impianti elettrici e di illuminazione di magazzini e piazzali.

37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Trieste, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 38, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.

38. Il contributo di cui al comma 36 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 40.

39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.

40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 770.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Gorizia SDAG S.p.A., destinato a interventi di potenziamento e adeguamento infrastrutturale riguardanti la tratta ferroviaria esistente e la sua implementazione e le aree destinate allo stoccaggio e alla viabilità di accesso.

42. Il contributo di cui al comma 41 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte di SDAG S.p.A., corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 43, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi.

43. Il contributo di cui al comma 41 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 45.

44. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.

45. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A. per la realizzazione di un piazzale situato all'interno del comprensorio interportuale e in prossimità della sede della motorizzazione civile, che sarà concesso alla stessa in comodato d'uso gratuito di durata almeno decennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali, quali gli esami per il conseguimento delle patenti di guida, i collaudi e le revisioni dei mezzi di trasporto.

47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte dell'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio motorizzazione civile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi.

48. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, il vincolo di destinazione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.

49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

50. Per gli interventi di cui all'articolo 6, commi da 42 a 44, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), inseriti nella graduatoria dell'anno 2021, approvata con decreto del Direttore centrale n. 4726/TERINF del 12 novembre 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

51. Il finanziamento viene concesso nella misura massima del 25 per cento dell'importo del contributo assegnato dal decreto del Direttore centrale n. 4726/TERINF del 12 novembre 2021, nei limiti delle risorse disponibili.

52. Con decreto del Direttore del servizio competente sono stabiliti modalità, termini e condizioni per la presentazione della domanda corredata di una dichiarazione firmata dal tecnico abilitato incaricato, contenente il raffronto dei costi tra le voci del computo metrico iniziale e le stesse voci aggiornate al nuovo prezziario regionale.

53. I contributi sono concessi con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli Enti locali, per gli interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), il finanziamento per la copertura del quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal Piano stesso.

(3)(4)

56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai Piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.

(5)

57. L'Ente locale beneficiario è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale il finanziamento di cui al comma 55 nel momento in cui a livello nazionale vengono assegnate le pertinenti risorse oggetto di anticipazione e, comunque, entro il 30 settembre 2024.

58. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.

59. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

61. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 57, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondete variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio al fine di ripristinare lo stato della "Strada turistica del Pian delle More", che unisce il Comune di Barcis con la frazione di Piancavallo in un contesto paesaggistico di rilevante interesse regionale, ivi compresi i tratti di viabilità della Val Cellina a eccezione della SR 251.

63. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio presenta alla Direzione competente in materia di infrastrutture un preventivo di spesa, corredato di una relazione illustrativa dell'intervento.

64. Con decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli al fine di ripristinare lo stato della "Strada del Bosco Romagno", che unisce i Comuni di Corno di Rosazzo e Cividale del Friuli in un contesto paesaggistico di rilevante interesse regionale.

67. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione competente in materia di infrastrutture un preventivo di spesa, corredato di una relazione illustrativa dell'intervento.

68. Con decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

69. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di capannoni industriali o artigianali, localizzati sul territorio regionale entro aree urbane e non ricadenti in siti contaminati, contributi diretti alla demolizione dei fabbricati dismessi per la contestuale rigenerazione e decoro urbano dell'area, con esclusione delle spese per l'eventuale bonifica.

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71. Per le finalità di cui al comma 70 la Regione riconosce in favore di ciascun immobile un contributo massimo di 100.000 euro.

72. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità, i termini e le condizioni per l'accesso al finanziamento, la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione, nonché le spese ammissibili.

73. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 70 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

74. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni classificati montani ai fini della progettazione di percorsi ciclopedonali nei pressi dei centri abitati volta a recuperare e valorizzare sentieri trascurati e poco frequentati.

76. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni classificati montani di cui al comma 75 presentano alla Struttura competente in materia di viabilità la domanda per l'ottenimento del contributo corredata della relazione contenente l'illustrazione dei progetti.

77. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

78. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 550.000 euro alla parrocchia San Martino Vescovo di Tiezzo (Azzano Decimo) al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento di una struttura polifunzionale a valenza sovracomunale che ospita attività parrocchiali, civiche, sociali e di associazionismo.

80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia, a mezzo di posta elettronica certificata, con allegati la relazione illustrativa degli interventi da realizzare, l'elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento con computo metrico e la documentazione necessaria alla determinazione della spesa ammissibile. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

81. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

82. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici l'Amministrazione Regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario, a ristoro dell'incremento dei costi sostenuti negli anni 2022 e 2023, per la parte non coperta da analoghi provvedimenti statali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dai gestori del trasporto pubblico locale nell'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri automobilistici, marittimi e ferroviari, sottoposti a obbligo di servizio pubblico, resi sulla base di contratti di servizio in essere con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

83. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 82.

84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario per il rifacimento del ponte di Nojaris di collegamento con la SS 52 bis "Carnica".

86. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 85 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

87. La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il comune di Sutrio per la realizzazione dell'opera di cui al comma 85.

88. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della regione per le attività necessarie ad assolvere gli obblighi previsti dal censimento dei ponti della viabilità comunale, da effettuarsi entro il 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 204 del 22 luglio 2022.

90. Con decreto del Direttore competente sono stabiliti i termini, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

91. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 90 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate della relazione descrittiva e della spesa prevista.

92. Ai fini dell'acquisizione dei servizi di cui al comma 89 i Comuni si possono avvalere della rete delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

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93. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

94. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono aggiunti i seguenti:

<<4 quinquies. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'agevolazione minima del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale.

4 sexies. L'agevolazione di cui al comma 4 quinquies è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cumularsi, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia.

4 septies. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.>>.

95. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4 quinquies, della legge regionale 23/2007, come aggiunto dal comma 94, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

96. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella E.

Note:

Al comma 92 del presente articolo le parole <<legge regionale 31 maggio 2022, n. 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 31 maggio 2002, n. 14>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.

Parole aggiunte al comma 70 da art. 5, comma 73, L. R. 13/2023

Integrata la disciplina del comma 55 da art. 5, comma 88, L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 55 da art. 5, comma 89, L. R. 13/2023

Comma 56 sostituito da art. 5, comma 2, L. R. 14/2023

Parole soppresse al comma 70 da art. 5, comma 9, L. R. 14/2023