Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2023.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2023, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2022.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2023 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2023 al 31 marzo 2024.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2024 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2022.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
11. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 22/2007, come inserita dal comma 10, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
14. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Servizio Sociale del Comune competente al pagamento del contributo spettante direttamente al gestore del servizio educativo, al fine di coprire integralmente le rette mensili di frequenza del minore.
15. Il gestore del servizio educativo accreditato presenta mensilmente via PEC al Servizio Sociale del Comune formale istanza di rimborso, allegando copia della fattura intestata al genitore, familiare o tutore del minore, attestante il nominativo del minore accolto, l'orario di frequenza, la mensilità di riferimento e l'importo mensile della retta per il periodo frequentato.
16. Il Servizio Sociale del Comune invia all'Amministrazione regionale la richiesta di finanziamento sulla base delle domande accolte, indicando il numero di minori, le mensilità di riferimento, l'importo mensile della retta e l'importo complessivo da rimborsare.
17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
19. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida, finalizzate all'attuazione dell'intervento previsto al comma 18, individuando l'intensità dei contributi, i limiti di ammissibilità, i criteri, le modalità di accesso ed erogazione al contributo.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
22. Per le finalità previste dall'articolo 62, commi 2 e 3, della legge regionale 8/2022, come modificati dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco per l'ideazione, coordinamento e promozione di un progetto finalizzato alla formazione di figure professionali nell'ambito musicale, coreutico e artistico nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi anche in collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di politiche del lavoro e della formazione.
24. La domanda di contributo per il progetto pluriennale di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di formazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa.
25. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e l'eventuale erogazione di anticipazioni.
26. Per le finalità di cui al comma 23, è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
28. Le modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13/2018 previste dal comma 27 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2024.
29. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30.
Alla legge regionale 13/2018, dopo l'articolo 15 bis è inserito il seguente:
<<Art. 15 ter
 (Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
5. Entro il mese di marzo di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1 dell'anno scolastico decorrente dal mese di settembre del medesimo anno.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.

31. Per le finalità previste dall'articolo 15 ter della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
33. Per le finalità previste dall'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 32, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
34.
Dopo l'articolo 36 quater della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 36 quinquies
 (Promozione attività musicale nelle scuole)
1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività didattica musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.>>.

35. Per le finalità previste dall'articolo 36 quinquies della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 34, è destinata la spesa complessiva di 630.000 euro, suddivisa in ragione di 210.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
37. Per l'ottenimento della sovvenzione i beneficiari di cui al comma 36 presentano domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
38. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2022/2023. Il decreto di concessione autorizza l'erogazione in via anticipata del contributo e stabilisce i termini di rendicontazione.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
40. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
41. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 43, 43 bis, 43 ter e 44, della legge regionale 22/2010, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dalle lettere a), b), c) e d) del comma 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
43. Per le finalità previste dal dall'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
45. Per le finalità previste dall'articolo 9, commi 23 e 23 bis, della legge regionale 18/2011, come sostituiti dal comma 44, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
47. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 24 octies, della legge regionale 18/2011, come inserito dal comma 46, è destinata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
48. La Regione, nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile per lo sviluppo di un sistema integrato di apprendimento permanente, e a tal fine si ispira al modello delle learning city adottato dall'UNESCO per la creazione di una "learning region - una regione che apprende".
49. In funzione degli obiettivi cui al comma 48, la Regione, nel rispetto dell'intesa sottoscritta ad aprile 2022 con la Municipalità di Modi'in Maccabim Re'ut, sostiene l'attività di partenariato internazionale con Israele sviluppata negli ultimi anni attraverso un intervento pluriennale di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto "Start Learning Cities Up", secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), al fine di sviluppare piattaforme internazionali volte a implementare modelli innovativi di apprendimento permanente anche digitali, favorire collaborazioni e scambi tra municipalità israeliane e locali per implementare il modello di learning cities, di sviluppare contesti volti a contrastare il fenomeno dell'antisemitismo e di favorire lo scambio tra scuole a livello internazionale.
50. In funzione degli obiettivi di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione dello studio di fattibilità progettuale riguardante un evento divulgativo di carattere internazionale da svolgersi sul territorio regionale, anche sotto forma di festival di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che si propone di valorizzare l'apprendimento permanente quale facilitatore del dialogo multidisciplinare tra le diverse culture, religioni e discipline scientifiche. Il contributo è concesso a favore dei soggetti ideatori del progetto individuati nella Diocesi di Trieste, nella Comunità ebraica di Trieste e nelle rappresentanze del sistema scientifico regionale.
51. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 50, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il soggetto capofila presenta alla Direzione centrale competente in materia di ricerca la domanda di contributo corredata del protocollo di collaborazione sottoscritto tra i soggetti ideatori, di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
52. La concessione del contributo di cui al comma 50 è disposta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto di concessione autorizza l'eventuale erogazione di un anticipo e stabilisce i termini di rendicontazione. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai soggetti ideatori del progetto purché direttamente riferibili alla realizzazione dello studio di fattibilità progettuale e ad esclusione di spese di investimento.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in 60.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per ciascuna della annualità 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
55. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di un ecosistema dell'innovazione nei settori delle scienze della vita in Friuli Venezia Giulia, per creare maggiore occupazione di qualità, attrarre investimenti ad alto valore aggiunto e contribuire all'integrazione dei sistemi produttivo e socio-sanitario.
56. Per le finalità di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, attraverso finanziamenti a favore di imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti che operano nel sistema socio-sanitario regionale, e attraverso il finanziamento di un evento di portata nazionale e internazionale teso ad offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e a diffondere la cultura dell'innovazione nei settori delle scienze della vita, evidenziando l'importanza degli stessi nella creazione di ecosistemi dell'innovazione.
57. Con regolamento regionale, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca, sono disciplinati i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 56, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione di Giunta regionale viene approvato il riparto delle risorse di cui al comma 57 tra le varie tipologie di interventi finanziabili.
58. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 55, la Regione può stipulare un accordo di collaborazione con il soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per la gestione degli incentivi e dell'evento di cui al comma 52, da approvare con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca. L'accordo stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta e la restituzione alla Regione delle somme destinate agli interventi di cui al comma 56 eventualmente non utilizzate.
60. I finanziamenti di cui al comma 56 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2021-2027, e di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.
61. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
64. Per le finalità di cui al comma 62 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
66. Per le finalità previste dai commi 29 e 30 dell'articolo 5 della legge regionale 34/2015, come sostituiti dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
68. Per le finalità previste dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 67, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
69.
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<3 quater. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.>>.

70. Le previsioni di cui al comma 69 trovano applicazione alle domande di contributo pervenute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità previste dal comma 3 quater dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 69, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
74. Per le finalità di cui al comma 72, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
75. Al fine di produrre idee, ragionamenti e progetti per la Regione, per una pianificazione strategica del Friuli, da mettere a disposizione delle istituzioni e dei portatori di interesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario finalizzato alle attività di Terza missione: "L'università di Udine per il futuro del Friuli".
76. Per le finalità di cui al comma 75, l'Università degli Studi di Udine presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di Università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare.
77. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n.4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n.4 (Istruzione universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 86.
78. A fronte del rincaro del costo della vita e della dinamica inflattiva l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare, per l'anno 2023, la misura di Dote famiglia, di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), di un importo forfettario una tantum per nucleo familiare.
79. La Giunta regionale in base alle risorse finanziarie disponibili determina l'importo forfettario una tantum per l'anno 2023.
80. In sede di presentazione della domanda di Dote famiglia non è richiesta la documentazione giustificativa della spesa per l'importo forfettario di cui al comma 78.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
83. Per le finalità di cui al comma 82, la Regione riconosce in favore di ciascun Comune un contributo massimo di 15.000 euro, con facoltà per i beneficiari di richiedere nella medesima domanda contributi destinati a più scuole primarie e secondarie di primo grado e con obbligo di compartecipare per almeno il 25 per cento alle spese sostenute.
85. Per le finalità di cui al comma 82, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
86. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Alla lettera b) del comma 62 del presente articolo le parole <<Legge europea per il 1990>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Legge comunitaria per il 1990)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2 Al comma 84 del presente articolo dopo le parole <<al comma 82>> sono inserite le parole seguenti: <<tramite procedura a sportello>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
3 Parole sostituite al comma 72 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4 Parole sostituite al comma 73 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5 Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 28, L. R. 13/2023
6 Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 28, L. R. 13/2023