Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2023.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile e fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di regolazione del flusso di cui all'articolo 47, comma 3, delle norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), per singolo pozzo artesiano o fontanile.
7. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, con il procedimento di cui all'articolo 35 della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande inserite nell'elenco in ordine cronologico e rimaste insoddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili, potranno essere finanziate con le risorse stanziate, per le medesime finalità, negli esercizi successivi.
8. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 5 sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con le modalità indicate nell'avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande. Nell'avviso sono, altresì, indicati gli interventi ammissibili al contributo, i requisiti per l'accesso al contributo e le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
9. Sono riconosciute ammissibili al contributo di cui al comma 5 le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2022, n. 077/Pres. (Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica in Regione Friuli Venezia Giulia ed individuazione delle conseguenti azioni a tutela dell'ambiente e dell'economia) e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.
10. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
11. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), un finanziamento a sostegno degli investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato, con priorità per la realizzazione di interventi relativi allo sviluppo delle reti fognarie e alla sostituzione delle reti fognarie miste con reti separate che interessano, in particolare, gli agglomerati soggetti alle valutazioni di conformità di cui alla direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 (91/271/CEE) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali all'incremento della resilienza del servizio in caso di situazioni di sofferenza idrica.
14. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito, finanziati ai sensi del comma 12.
15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Forni Avoltri, finalizzato alla realizzazione di un intervento di trasformazione e di efficientamento degli impianti per il fabbisogno energetico del Centro internazionale di Biathlon "Carnia Arena" Piani di Luzza, di proprietà del Comune stesso.
17. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 50/2016, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), relativo all'intervento di riqualificazione e di difesa della linea geomorfologica della costa che si estende lungo il litorale di Barcola, tra il terrapieno della pineta e il bivio di Miramare.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4966/AMB del 29 settembre 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 40, del 5 ottobre 2022, e non finanziate per esaurimento delle risorse.
22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 4.750.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13/2022, a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4831/AMB del 22 settembre 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 39, del 28 settembre 2022, e non finanziate per esaurimento delle risorse.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4832/AMB del 22 settembre 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 39, del 28 settembre 2022, e non finanziate per esaurimento delle risorse.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
28. Per le finalità di cui al comma 27, relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
29. Per le finalità di cui al comma 27, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse e ai lavori per la realizzazione di tali impianti e opere connesse, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
30. Al fine di favorire la transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti di cui alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati sul territorio regionale, contributi fino all'importo massimo di 100 euro, per l'acquisto di dispositivi mobili da utilizzare ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno.
31. I contributi di cui al comma 30 sono concessi con il procedimento di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. I contributi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
33. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 30, nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento delle attività di competenza, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive- tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
36. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 56 della legge regionale 11/2015, come modificato dal comma 35, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
37. Al fine di favorire il diffondersi di una cultura ambientale improntata al risparmio idrico l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Comunità di montagna del Gemonese un finanziamento a sostegno della realizzazione di una campagna informativa a favore del risparmio idrico e della tutela ambientale.
38. La domanda di concessione del contributo accompagnata da una relazione tecnico/economica è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
41. Nell'ambito delle politiche regionali volte a individuare misure per la riduzione della vulnerabilità del territorio regionale ai cambiamenti climatici l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, concernente la valorizzazione dei boschi e delle foreste come serbatoio di ossigeno.
42. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
43. In considerazione del marcato cambiamento climatico e delle importanti conseguenze derivanti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla costituzione di un fondo a copertura delle spese tecniche sostenute dagli Enti Locali inerenti lo studio di fattibilità e/o la prima fase di progettazione di opere e lavori pubblici diretti alla prevenzione del rischio idrogeologico all'interno del rispettivo ambito territoriale.
44. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 51.
46. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), ai fini dello svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 1012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), presso gli stabilimenti di soglia inferiore effettuate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è destinata la spesa complessiva di 22.500 euro, suddivisa in ragione di 7.500 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
47. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 26/2020, ai fini dello svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore effettuate dal Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, è destinata la spesa complessiva di 22.500 euro, suddivisa in ragione di 7.500 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
49. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
50. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
51. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella D.