Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge di stabilitā 2023.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal rimborso degli oneri relativi alle spese afferenti agli alloggi concessi al personale del Corpo forestale regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute nell'ultimo quinquennio, come accertate dalla competente Direzione, e non ancora pagate all'Amministrazione alla data della domanda medesima.
2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda, ai sensi del comma 1, alla Direzione centrale patrimonio demanio servizi generali e sistemi informativi, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2023, e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1, maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3 č destinata la spesa di 71.164,13 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) -Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
5.
All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilitā 2021), dopo il comma 44 sono aggiunti i seguenti:
44 ter. Per le finalitā di cui al comma 44 bis l'Amministrazione regionale č autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Udine.

6. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 44 quater, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 5, č destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 7.
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.