Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area/Sezione dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019 e 2020 approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464 e 3 luglio 2020, n. 1006, sono prorogati al 31 ottobre 2024.
3. In via transitoria, per il solo esercizio 2023, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
5.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole <<entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2023>>.

7. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
13. I termini per la realizzazione delle iniziative e per la rendicontazione relativi ai progetti in materia di sicurezza della popolazione realizzati dagli enti locali, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 464, sono differiti al 31 marzo 2023.
17.
All'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il comma 3 è abrogato.

23. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28/2007, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di votazione.
24. Previa intesa con il Ministero dell'interno, alle elezioni regionali e comunali del 2023 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti a misure restrittive sanitarie correlate al COVID-19, nonché i più recenti protocolli sanitari e di sicurezza.
26.
Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2016 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti si svolge con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale.>>.

Note:
1 Al comma 10 del presente articolo la cifra <<n. 280>> è sostituita dalla cifra <<n. 289>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.