Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
2.
Al comma 6 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), la parola <<2022>> è sostituita dalla seguente: <<2023>>.

4. All'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.
5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.
6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.
7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.
8. Ai fini dell'autosufficienza economica, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è garantito un importo minimo per far fronte alle proprie esigenze e spese personali.
9. L'importo di cui al comma 8, determinato con deliberazione della Giunta regionale, è adeguato annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.>>;