Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
2. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 3 sexies dell'articolo 61 è inserito il seguente:
<<3 septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un anno disposta dall'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nei confronti degli atti abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 21/2022. I riferimenti alle discipline statali ivi disposti vanno intesi riferiti alle corrispondenti discipline regionali vigenti e a quanto in esse previsto. La proroga opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica, e trova applicazione anche per gli ulteriori regimi edificatori normati a livello regionale e non inclusi nella disposizione statale.>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il finanziamento concesso con decreto n. 4856/TERINF del 19 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, commi da 24 a 27, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per la sistemazione della viabilità comunale e per la realizzazione e sistemazione di aree di parcheggio a sostegno dell'evento "Go!2025 Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025".
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio istanza, corredata di una nuova relazione descrittiva degli interventi con relativi quadri economici e cronoprogramma di progettazione ed esecuzione dei lavori, al fine di ottenere la conferma del precedente contributo da parte del Servizio competente, con fissazione dei nuovi termini.
8. Le anticipazioni già concesse agli Enti locali ai sensi dell'articolo 5, commi da 39 a 42, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), qualora riferite a spese non riconosciute ammissibili al finanziamento a valere sui bandi relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o del Piano nazionale complementare (PNC), non sono oggetto di restituzione e rimangono nella disponibilità degli Enti locali beneficiari a copertura delle spese di progettazione sostenute.
9. Gli Enti locali comunicano alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici i procedimenti oggetto della previsione di cui al comma 8.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 14/2023