Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
2.
Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è inserita la seguente:
<<c bis) le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici, alimentate da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;>>.