Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia -SviluppoImpresa), con i decreti 30 novembre 2021, n. 2998/PROTUR, 26 gennaio 2022, n. 80/PROTUR, 10 febbraio 2022, n. 174/PROTUR, 23 marzo 2022, n. 416/PROTUR, 9 aprile 2022, n. 636/PROTUR, 12 maggio 2022, n. 848/PROTUR, 10 giugno 2022, n. 1070/PROTUR, 13 luglio 2022, n. 1303/PROTUR e 19 luglio 2022, n. 1376/PROTUR, a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, per un importo massimo non superiore a 5.000 euro.
3.
All'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
<<6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.>>.

4. Alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), sono apportate le seguenti modifiche: