Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del titolo II, capo I, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2021-2022 entro la data del 30 gennaio 2023.
3. Le spese sostenute ai sensi del dell'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), per il programma specifico 23/21 denominato "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021, n. 622, sono rendicontate nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
5. Al fine di limitare l'incremento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), qualora la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio 2023 rispetto al mese di gennaio 2022 superi il 5 per cento, in via straordinaria per l'anno educativo 2023/2024, i soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditati o in fase di accreditamento, contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura percentuale non superiore al 7 per cento in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres.