Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
5. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2023-2024, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
8.
Al comma 73 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole <<Programma Anticrisi COVID 19 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Programma Anticrisi COVID 19 e Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare)>>.

9. Il contributo di 196.877,31 euro concesso in favore della società Esco S.p.A., con decreto del Direttore del Servizio montagna 30 agosto 2018, n. 2667/DGen è devoluto in favore della Comunità di Montagna della Carnia.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
11. Le domanda per la devoluzione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma.
12. Negli atti che disciplinano la concessione di aiuti alle imprese del comparto agricolo e agroalimentare, anche nell'ambito della programmazione comunitaria finanziata con il fondo FEASR, al fine di rafforzare la competitività delle imprese regionali, l'Amministrazione regionale prevede la generale cumulabilità dei predetti aiuti, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni non qualificabili come aiuti, salvo diverse disposizioni di settore.
13. Per garantire l'applicazione del comma 12, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata, a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), ad attivare ogni iniziativa utile per verificare presso la Commissione europea la corretta applicazione della cumulabilità fra aiuti e agevolazioni, anche non regionali, non considerabili quali aiuti di stato.
17. Al fine di compensare i beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2022 (PSR) per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dai medesimi beneficiari per la campagna 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare disposizione all'Organismo pagatore riconosciuto di liquidare, a carico dei finanziamenti regionali integrativi assegnati al Programma, le domande di sostegno-pagamento o di pagamento presentate nell'annualità 2019 a valere sulle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica), 12 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del PSR e non liquidate entro il 31 dicembre 2020 per cause non imputabili ai beneficiari connesse a malfunzionamenti informatici.
18.
Al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991 n. 15 (Norme in materia di risorse forestali Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), dopo le parole <<normativa ambientale e paesaggistica>> sono aggiunte le seguenti: <<, previa comunicazione al Comune competente per territorio, che verifica il rispetto della normativa e delle condizioni previste per l'utilizzo dei percorsi.>>.

20. In sede di prima applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, come modificato dal comma 19, a seguito dell'approvazione delle misure di conservazione specifiche recanti i contenuti di cui al comma 2 bis dell'articolo 10 medesimo, cessa l'efficacia dei vigenti piani di gestione fino al relativo aggiornamento.
21.
Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole <<da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022>> sono soppresse.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 11 del presente articolo le parole "montagna@certregionefvg.it" devono leggersi correttamente "montagna@certregione.fvg.it".