(Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilitā individuale ecologica e il suo sviluppo), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacitā superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacitā globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'
articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione regionale medesima, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.
2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.>>.