1.
Nelle more della completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno:
a) i titolari dell'identificativo di cui all'
articolo 4 della legge regionale 14/2010 continuano a effettuare il rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto utilizzando tale identificativo fino alla dismissione per obsolescenza dei POS e possono, altresì, accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all'
articolo 10 ter della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 7, mediante accesso al portale ID digitale;
b) coloro che intendono ottenere per la prima volta le misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti a prezzo ridotto, chiedono l'identificativo di cui all'
articolo 4 della legge regionale 14/2010 alle Camere di commercio competenti per territorio, al fine di accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all'
articolo 10 ter della legge regionale 14/2010 come inserito dall'articolo 7 mediante accesso al portale ID digitale; le Camere di Commercio rilasciano tale identificativo nei limiti della disponibilità delle tessere di cui al punto 1 dell’Allegato A alla
legge regionale 14/2010;
d) i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano la comunicazione dei dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti di cui all'
articolo 9, comma 4, della legge regionale 14/2010, esclusivamente con le modalità di cui al medesimo articolo 9, comma 4.
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.