<<1. Con le modalitā stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano la banca dati di cui all'articolo 7 con i dati relativi ai verbali di contestazione, ai pagamenti in misura ridotta, alle ordinanze ingiunzioni e alle ordinanze di archiviazione, entro quindici giorni dalla notifica degli atti emessi e dai pagamenti in misura ridotta.>>.