<<3 bis. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'
articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.>>;