Legge regionale 07 dicembre 2022, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 14/2010
Art. 7
 (Inserimento degli articoli da 10 bis a 10 quinquies nella legge regionale 14/2010)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14/2010, nel capo II bis, come inserito dall'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

Capo II
 Norme finali e transitorie
Art. 12
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14/2010, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4 ter, della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 14/2010, come sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 10 quinquies, comma 2, della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 10, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 13
 (Norme transitorie)
1. Nelle more della completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno:
a) i titolari dell'identificativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 14/2010 continuano a effettuare il rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto utilizzando tale identificativo fino alla dismissione per obsolescenza dei POS e possono, altresì, accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all' articolo 10 ter della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 7, mediante accesso al portale ID digitale;
b) coloro che intendono ottenere per la prima volta le misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti a prezzo ridotto, chiedono l'identificativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 14/2010 alle Camere di commercio competenti per territorio, al fine di accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all' articolo 10 ter della legge regionale 14/2010 come inserito dall'articolo 7 mediante accesso al portale ID digitale; le Camere di Commercio rilasciano tale identificativo nei limiti della disponibilità delle tessere di cui al punto 1 dell’Allegato A alla legge regionale 14/2010;
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.