Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.
Capo I
 Finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate
Art. 5
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) svolgere ininterrottamente la propria attività didattica musicale da almeno cinque anni scolastici immediatamente precedenti l'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
b) adottare nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e aver adottato, nei cinque anni scolastici precedenti, i programmi didattici dei corsi di studio pre-AFAM previsti dalle Istituzioni dell'AFAM;
c) attivare con allievi iscritti nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), preordinati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, e in almeno un insegnamento nelle discipline collegate agli insegnamenti principali;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti pre-AFAM indicati alla lettera c), almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
e) dimostrare, mediante una convenzione o accordo sottoscritto dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con un'Istituzione dell'AFAM, che i propri percorsi formativi pre-AFAM siano condivisi nell'articolazione e nei contenuti dei programmi di studio con la citata Istituzione e che le modalità di verifica in sede di esame delle competenze degli allievi siano concordate con la stessa, prevedendo la partecipazione alla Commissione d'esame di almeno due commissari provenienti dalle istituzioni dell'AFAM e di un commissario proveniente dalla scuola non statale di musica, con rilascio dell'attestazione da parte di un'istituzione dell'AFAM;
f) in alternativa al requisito della lettera e), dimostrare che almeno un allievo abbia conseguito, nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo, un'attestazione di livello pre-AFAM, rilasciata da un'Istituzione dell'AFAM, compresa tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti pre-AFAM principali di strumento musicale e di canto per i quali sono stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 48 per cento in base al numero degli allievi iscritti ai corsi di studio di cui alla lettera a) nell'anno scolastico precedente a quello per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio per l'intera durata dello stesso fino alla chiusura dell'anno scolastico e che si siano reiscritti per l'anno scolastico per cui si presenta domanda;
c) nella misura dell'8 per cento in base al numero di attestazioni di fine livello pre-AFAM comprese tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali, conseguite dagli allievi della scuola non statale di musica e rilasciate dalle Istituzioni dell'AFAM nei due anni scolastici precedenti a quello in cui viene presentata la domanda;
d) nella misura del 4 per cento in base alla sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM, indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera e).
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti gestori aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1, degli allievi di cui alla lettera b) del comma 1 e delle certificazioni di cui alla lettera c) del comma 1 viene ridotto della metà e la sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM di cui alla lettera d) del comma 1 viene ponderata con il valore di 0,5.
3. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
4. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.