Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale, quale fattore strategico per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della comunità.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, ferma restando l'autonomia delle singole istituzioni, riconosce la valenza formativa delle scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostiene la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e di tipo libero, nonché la realizzazione di progetti didattici musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi in rete.
3. La Regione incoraggia la costituzione di associazioni di rete tra Enti gestori delle scuole non statali di musica all'interno del proprio territorio e favorisce l'interazione e la condivisione di strumenti e risorse tra le medesime scuole, per lo sviluppo di progettualità condivise e inclusive.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 2
(Tipologie di interventi)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività didattiche musicali di base, per il finanziamento delle seguenti tipologie di intervento:
a) la realizzazione di corsi di studio pre-AFAM professionalizzanti in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate, finalizzati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM;
b) la realizzazione di corsi di studio, non rientranti tra quelli indicati alla lettera a), in uno strumento musicale o in canto, finalizzati a promuovere l'attività didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero;
c) la realizzazione di progetti didattici musicali finalizzati a promuovere l'educazione e la formazione musicale di base, da attuarsi tramite associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica.
2. Destinatari dei contributi per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1, lettere a) e b), sono esclusivamente gli Enti gestori delle scuole di musica iscritti nell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.