1.
Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attivitą di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) attivare con allievi iscritti, nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, con programma didattico di tipo libero;
b) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti indicati alla lettera a) almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite in un arco temporale di almeno sei mesi nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.