Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.
2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.