1.
Per le finalitā di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attivitā didattiche musicali di base, per il finanziamento delle seguenti tipologie di intervento:
a) la realizzazione di corsi di studio pre-AFAM professionalizzanti in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate, finalizzati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM;
b) la realizzazione di corsi di studio, non rientranti tra quelli indicati alla lettera a), in uno strumento musicale o in canto, finalizzati a promuovere l'attivitā didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero;
c) la realizzazione di progetti didattici musicali finalizzati a promuovere l'educazione e la formazione musicale di base, da attuarsi tramite associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica.