Art. 17
(Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari del contributo presentano il rendiconto, nelle forme previste della
legge regionale 7/2000 entro il termine indicato nel relativo bando.
2. Le spese per la realizzazione dei progetti didattici musicali di cui al presente Capo sono sostenute nell'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro novanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al comma 1.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.