Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attivitą didattica musicale di base.
Art. 11
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se gli Enti gestori di scuole non statali di musica hanno ottenuto, per l'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di cui all'articolo 10, contributi per lo svolgimento dell'attivitą didattica musicale di tipo pre-AFAM ai sensi del Capo I del Titolo II, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1 e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metą.
3. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a), del comma 1, e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metą.
4. Se si verificano entrambi i presupposti di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni dei medesimi riguardanti il calcolo del contributo spettante si applicano contestualmente.
5. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
6. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.