Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.
TITOLO I
 OGGETTO, FINALITÀ, TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE NON STATALI DI MUSICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Capo I
 Disposizioni generali
Capo II
 Elenco regionale delle scuole non statali di musica
Art. 3
 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Elenco, al quale possono iscriversi gli Enti gestori delle scuole non statali che svolgono le attività didattiche musicali di base di cui alla presente legge.
2. L'Elenco è pubblicato nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
TITOLO II
 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI
Capo I
 Finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate
Art. 5
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) svolgere ininterrottamente la propria attività didattica musicale da almeno cinque anni scolastici immediatamente precedenti l'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
b) adottare nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e aver adottato, nei cinque anni scolastici precedenti, i programmi didattici dei corsi di studio pre-AFAM previsti dalle Istituzioni dell'AFAM;
c) attivare con allievi iscritti nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), preordinati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, e in almeno un insegnamento nelle discipline collegate agli insegnamenti principali;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti pre-AFAM indicati alla lettera c), almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
e) dimostrare, mediante una convenzione o accordo sottoscritto dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con un'Istituzione dell'AFAM, che i propri percorsi formativi pre-AFAM siano condivisi nell'articolazione e nei contenuti dei programmi di studio con la citata Istituzione e che le modalità di verifica in sede di esame delle competenze degli allievi siano concordate con la stessa, prevedendo la partecipazione alla Commissione d'esame di almeno due commissari provenienti dalle istituzioni dell'AFAM e di un commissario proveniente dalla scuola non statale di musica, con rilascio dell'attestazione da parte di un'istituzione dell'AFAM;
f) in alternativa al requisito della lettera e), dimostrare che almeno un allievo abbia conseguito, nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo, un'attestazione di livello pre-AFAM, rilasciata da un'Istituzione dell'AFAM, compresa tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti pre-AFAM principali di strumento musicale e di canto per i quali sono stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 48 per cento in base al numero degli allievi iscritti ai corsi di studio di cui alla lettera a) nell'anno scolastico precedente a quello per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio per l'intera durata dello stesso fino alla chiusura dell'anno scolastico e che si siano reiscritti per l'anno scolastico per cui si presenta domanda;
c) nella misura dell'8 per cento in base al numero di attestazioni di fine livello pre-AFAM comprese tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali, conseguite dagli allievi della scuola non statale di musica e rilasciate dalle Istituzioni dell'AFAM nei due anni scolastici precedenti a quello in cui viene presentata la domanda;
d) nella misura del 4 per cento in base alla sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM, indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera e).
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti gestori aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1, degli allievi di cui alla lettera b) del comma 1 e delle certificazioni di cui alla lettera c) del comma 1 viene ridotto della metà e la sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM di cui alla lettera d) del comma 1 viene ponderata con il valore di 0,5.
3. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
4. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero
Art. 11
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se gli Enti gestori di scuole non statali di musica hanno ottenuto, per l'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di cui all'articolo 10, contributi per lo svolgimento dell'attività didattica musicale di tipo pre-AFAM ai sensi del Capo I del Titolo II, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1 e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
3. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a), del comma 1, e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
4. Se si verificano entrambi i presupposti di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni dei medesimi riguardanti il calcolo del contributo spettante si applicano contestualmente.
5. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
6. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Capo III
 Finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica
Art. 14
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.
4. Le associazioni di rete svolgono la propria attività istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
 Disposizioni finali
Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.