Art. 3
(Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Elenco, al quale possono iscriversi gli Enti gestori delle scuole non statali che svolgono le attività didattiche musicali di base di cui alla presente legge.
2. L'Elenco è pubblicato nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
3.
Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, gli Enti gestori delle scuole non statali di musica possiedono i seguenti requisiti:
a) essere Enti Locali o Enti privati;
b) avere sede legale e svolgere l'attività didattica musicale di base sul territorio regionale;
c) essere legalmente costituiti con atto costitutivo e statuto, nel quale sia previsto lo svolgimento dell'attività didattica musicale;
d) aver approvato un Regolamento di funzionamento della scuola di musica;
e) disporre di locali idonei rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguati rispetto alle attività amministrative e didattiche musicali;
f) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
g) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e dell'utenza, che comprenda anche lo svolgimento dell'attività didattica musicale.
4.
Le scuole non statali di musica gestite dagli Enti di cui al comma 3 possiedono per l'anno scolastico di presentazione della domanda di iscrizione i seguenti requisiti:
a) aver svolto la propria attività didattica musicale di base in maniera continuativa per almeno tre anni scolastici immediatamente precedenti a quello di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
b) disporre di un corpo docente formato da almeno due insegnanti di musica, tutti in possesso di uno o più dei seguenti titoli: formazione specifica, esperienza didattica, esperienza concertistica;
c) prevedere un'offerta formativa di base che consti di almeno due tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto ed attivare i relativi corsi di studio con regolarità durante l'anno scolastico per cui si presenta la domanda di iscrizione;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti principali indicati alla lettera c) almeno ventiquattro lezioni per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di contributo;
e) realizzare almeno dieci lezioni collettive di musica d'insieme strumentale o vocale durante l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di contributo;
f) avere la disponibilità presso la sede delle attività didattiche di un congruo numero di strumenti musicali.
Art. 4
(Modalità di iscrizione all'Elenco)
1. Gli Enti interessati all'iscrizione nell'Elenco presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di istruzione dal 2 al 30 novembre di ciascun anno, a seguito dell'emanazione di un Avviso.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, nonché i casi di sospensione e cancellazione.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, deve essere dichiarato, per l'anno scolastico di riferimento, all'atto della presentazione della domanda di prima iscrizione nell'Elenco e, successivamente, deve essere confermato all'inizio di ciascun anno scolastico per il mantenimento dell'iscrizione.
4. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti e provvede all'iscrizione degli Enti gestori nell'Elenco entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 24, lettera a), L. R. 7/2024
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 24, lettera b), L. R. 7/2024