Art. 4
(Modalità di iscrizione all'Elenco)
1. Gli Enti interessati all'iscrizione nell'Elenco presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di istruzione dall'1 al 31 ottobre di ciascun anno, a seguito dell'emanazione di un Avviso.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, nonché i casi di sospensione e cancellazione.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, deve essere dichiarato, per l'anno scolastico di riferimento, all'atto della presentazione della domanda di prima iscrizione nell'Elenco e, successivamente, deve essere confermato all'inizio di ciascun anno scolastico per il mantenimento dell'iscrizione.
4. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti e provvede all'iscrizione degli Enti gestori nell'Elenco entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.