1.
Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) con riferimento agli interventi per il finanziamento dei corsi previsti ai Capi I e II del Titolo II, il contenuto dei bandi di cui agli articoli 6 e 10, le modalitą di presentazione della domanda, la documentazione da allegare alla stessa a pena di inammissibilitą, le modalitą di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili e le modalitą di rendicontazione;
b) con riferimento agli interventi realizzati da associazioni di rete previsti al Capo III del Titolo II, il contenuto del bando di cui all'articolo 15, le modalitą di presentazione della domanda, la documentazione da allegare alla stessa a pena di inammissibilitą, i criteri e i parametri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi, l'importo massimo del contributo concedibile, le modalitą di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalitą di eventuale cofinanziamento, le tipologie di spesa ammissibili e i termini e le modalitą di rendicontazione.