Art. 12
(Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Capo presentano il rendiconto, nelle forme previste della
legge regionale 7/2000, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo.
2. Le spese per la realizzazione dei corsi di studio dell'attivitą didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero da rendicontare ai sensi del comma 1 sono sostenute nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 1.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.