Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale, quale fattore strategico per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della comunità.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, ferma restando l'autonomia delle singole istituzioni, riconosce la valenza formativa delle scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostiene la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e di tipo libero, nonché la realizzazione di progetti didattici musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi in rete.
3. La Regione incoraggia la costituzione di associazioni di rete tra Enti gestori delle scuole non statali di musica all'interno del proprio territorio e favorisce l'interazione e la condivisione di strumenti e risorse tra le medesime scuole, per lo sviluppo di progettualità condivise e inclusive.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 10/2023