Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2022

Disposizioni regionali per la transizione energetica.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 1, e dell'articolo 5, primo comma, punto 7, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché in attuazione delle finalità della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), promuove la transizione energetica del territorio e sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo della decarbonizzazione dell'economia regionale, nonché dell'autonomia energetica del territorio.